Fondo di Garanzia
Scopo
Scopo del Fondo è la tutela dei depositanti delle Banche ad esso consorziate nonché di quelli delle succursali in Italia delle Banche di Credito Cooperativo estere, ai sensi del successivo art. 6, in osservanza alle previsioni del D. Lgs. 659/96 ed in conformità ai principi della mutualità e nello spirito della cooperazione di credito.
Interventi
1. Il Fondo interviene:
a) in caso di liquidazione coatta amministrativa delle Banche consorziate autorizzate in Italia, e per le succursali di Banche di Credito Cooperativo comunitarie consorziate operanti in Italia, nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
b) in caso di amministrazione straordinaria delle Banche consorziate italiane;
c) in caso di situazione di difficoltà delle Banche consorziate italiane.
2. Gli interventi del Fondo sono subordinati alla autorizzazione della Banca d'Italia.
Controllo
Gli interventi del Fondo sono subordinati all'autorizzazione della BANCA D'ITALIA
Aderenti
Al Fondo aderiscono obbligatoriamente tutte le Banche di Credito Cooperativo operanti in Italia.
Quando interviene
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una Banca consorziata.
Rimborsi
Il limite massimo di rimborso è pari complessivamente per ciascun depositante a euro 100.000€ comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione.
Per maggiori informazioni ed approfondimenti
vi invitiamo a consultare l'apposito sito: Fondo Garanzia